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Sanzioni

Qualche ragguaglio finanziario per capire cosa dovete fare se lavorate con persone che non vivono in Italia. Evitate di avere guai col Fisco.

A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia vanno trasmessi telematicamente.

Questo deve avvenire tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Per questo motivo è stato coniato un neologismo: esterometro. Questo fa riferimento all’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle operazioni “transfrontaliere”.

Ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

In cosa consiste l’esterometro?

Per chi deve trasmettere è obbligatorio inserire delle informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale. Non è difficile è praticamente identico alle normali fatture elettroniche.

Il documento deve indicare i dati identificativi del cedente o prestatore e i dati identificativi del cessionario o committente.
La data del documento che attesta l’operazione; il numero del documento; la base imponibile e l’aliquota Iva che è stata applicata.

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Sanzioni per irregolarità – Depositphotos – lagazzettadelserchio.it

Sanzioni in arrivo

Come specifica la legge, la compilazione dell’esterometro è obbligatoria per i soggetti che ricevono o emettono fatture da o verso soggetti non residenti in Italia. Sono previste sanzioni in caso di errata o mancata trasmissione dei dati. Infatti, la sanzione amministrativa prevista è pari a 2 euro per ogni fattura, fino a un massimo di 400 euro mensili. Questa cifra può essere ridotta del 50%, fino al limite massimo di 200 euro per ciascun mese, nel caso in cui l’invio dei dati avvenisse entro 15 giorni successivi alla scadenza. Con la circolare 26 del 13 luglio 2022 è stato precisato che l’obbligo di comunicazione sussiste anche per le  operazioni con soggetti esteri. Sono compresi anche i consumatori, ma solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.

La trasmissione telematica dei dati delle operazioni effettuate con soggetti esteri non è obbligatoria per tutte le operazioni. Non serve per quelle in cui viene emessa una bolletta doganale o per le quali siano emesse o ricevute fatture elettroniche per SdI. Niente esterometro qualora l’operazione sia di importo non superiore a 5.000 euro  relativa ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. n. 633/1972). In questo ultimo caso i 5.000 euro vengono presi in considerazione per ogni singola operazione.