L’IMU non è più sufficiente: approvata la TASSA ABITATIVA | Paga 200€ o vai a dormire sotto i ponti
Non è solo l’IMU la tassa legata ad una casa di proprietà, ci sono altre imposte e dovete essere informati assolutamente.
In un paese burocraticamente complesso come l’Italia non è possibile pensare che ci sia solo un’unica imposta a gravare sulle abitazioni.
Sulle case degli italiani esiste un lungo elenco di tasse e imposte a carico dei proprietari, una vero e proprio dedalo fiscale che ora, in tempi economici fragili, rischia di diventare sempre più intricato.
Anche nel caso in cui un proprio caro venga a mancare e vi lascia una casa, lo Stato esige del denaro. Questa è la tassa ipotecaria di successione.
La legge, proprio perché state affrontando un momento delicato, vi offre un range temporale. Quindi potete aprire la denuncia di successione e i successivi passaggi compreso il pagamento dell’imposta ipotecaria, entro un anno dal decesso del proprio congiunto.
Italiani e tasse sulla casa
Appena avviene la compravendita iniziate a pagare le imposte. Chi compra un immobile paga l’imposta di registro, Iva, imposta ipotecaria e importa catastale. Chi compra casa da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2% (per un importo minimo di 1.000 euro) per la prima casa, del 9% sulla seconda casa, sul valore catastale dell’immobile.
Le imposte ipotecaria e catastale sono entrambe di 50 euro. Chi invece compra casa da un costruttore è tenuto a pagare l’Iva al 4% in caso di prima casa (10% sulla seconda casa, 22% su immobili di lusso), imposta di registro, ipotecaria e catastale, del valore fisso di 200 euro l’una. Alla cifra totale si sommano i costi di eventuali spese notarili.
Cosa succede se vendete casa?
Anche nel caso in cui siate voi i venditori dell’immobile è necessario pagare dei tributi. Questo perché i guadagni legati alla vendita di un immobile sono soggetti alla tassa sulle plusvalenze: quando si rivende una proprietà immobiliare entro 5 anni dal suo acquisto, il guadagno derivante dalla vendita (la plusvalenza) è soggetta a imposta sostitutiva del 26%.
L’eccezione è spiegata dalla legge che prevede che il calcolo dell’imposta ipotecaria e catastale è pari a zero solo ed unicamente in particolari condizioni, ossia quando la variazione catastale riguarda volture effettuate nell’interesse statale e trasferimenti a titolo gratuito a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute aventi finalità di pubblica utilità e Onlus. Negli altri casi sarà l’Agenzia delle Entrate a bussare alla vostra porta.