Poste Italiane, il comunicato fa raggelare i correntisti: questi Buoni Fruttiferi diventano carta straccia
Chiarezza sui buoni fruttiferi, per evitare malintesi e problemi a tutti voi che siete correntisti di Poste Italiane.
Come sapete i buoni fruttiferi postali sono ancora la forma di investimento preferita dagli italiani. Tutte le tipologie di buoni fruttiferi postali garantiscono infatti il rimborso del 100% del capitale investito.
Grazie a questa peculiarità non è possibile che l’importo del rimborso del buono sia più basso del valore nominale del buono, qualunque sia il momento in cui viene richiesto il rimborso.
C’è un’unica eccezione nel quale si potrebbe riscontrare un rimborso di valore inferiore al valore nominale del buono e riguarda il caso dell’applicazione dell’imposta da bollo.
Tuttavia, sul rimborso anticipato Poste Italiane non procede all’applicazione del valore dell’imposta da bollo per non inficiare il valore netto del buono fruttifero. O, comunque, procede con un rimborso.
Comunicato importante per gli investitori
Poste Italiane ha comunicato agli investitori come sempre che gli interessi non saranno corrisposti prima che siano decorsi i termini previsti al momento della sottoscrizione.
In questo caso dovete solamente rileggere i vostri termini contrattuali in base al prodotto, ovvero al buono, che avevate acquistato, dato che sono diversi in base a durata o rendimento. Queste informazioni, per quanto possiate essere alle prime armi devono essere ovviamente chiare sin da subito al momento dell’acquisto del buon fruttifero, che meglio si sposa con il vostro modo di investire i risparmi.
Un avviso per i clienti da parte delle Poste Italiane
Ovviamente le Poste hanno dato avviso a tutta la clientela dei buoni fruttiferi postali cartacei di prossima prescrizione e scadenza.
Hanno voluto ricordarvi che i Buoni Fruttiferi Postali cessano di essere fruttiferi alla relativa data scadenza e possono essere incassati sino alla relativa data di prescrizione.
Ricordate che il periodo di prescrizione è attualmente fissato in 10 anni (art. 6-ter, comma 1, D.M. 6 ottobre 2004) e decorre dalla data di scadenza del Buono Fruttifero Postale. Trascorso il termine prefissato per la scadenza, voi titolari dei buoni perdete il diritto di incassare il buono relativamente sia al rendimento che ha maturato sia per quanto concerne il capitale che avete deciso di versare alla sottoscrizione.
La clientela delle Poste è, pertanto, sollecitata a effettuare una verifica della data in cui scadono e si prescrivono i propri buoni. Per chiarimenti è possibile rivolgersi al personale presso gli Uffici Postali, consultare il sito poste.it https://buonielibretti.poste.it/risparmiare-con-i-buoni.html#valore, nonché il sito di www.cdp.it.