Tari, maxi sconto dal Comune: in questa occasione il tuo pagamento è pari a zero | Chi può festeggiare
Tasse e Comuni, una disciplina non sempre facile da comprendere. La Tari ad esempio in alcuni casi non è dovuta.
La tassa sui rifiuti è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento della spazzatura ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta attraverso la legge 27 dicembre 2013, n. 147 come un tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dei finanziamenti ai comuni.
Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutte le imposte precedenti a livello fisico e fiscale per quanto concerneva il comparto dei rifiuti per i comuni.
Di tutte le tasse che regolamentavano i servizi comunali sui rifiuti è rimasta in vigore solo la Tari.
Calcolo Tari
Il cittadino non è tenuto al calcolo della TARI, dal momento che è il Comune a calcolare l’importo della tassa e ad inviare ogni anno l’avviso di pagamento. Ogni Comune determina le tariffe in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività e al costo del servizio sui rifiuti.
Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI, secondo l’art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 è quello in base al quale chi produce materiale di risulta e immondizia deve pagare.
Tari, le esenzioni a chi spettano
Non tutti devono pagare l’imposta, in base alla legge sono previste esclusioni. Le aree oggettivamente inutilizzabili sono escluse dal servizio pubblico di nettezza urbana, perché non posso produrre rifiuti. Se ci pensate, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, come ad esempio le cantine, le terrazze scoperte, i balconi, i giardini, i cortili o anche i posto auto scoperti rientrano in questa categoria. Le stesse aree utilizzate per attività economiche sono invece sempre tassate.
Le medesime considerazioni sono state fatte per le aree condominiali comuni (di cui all’articolo 1117 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 c.c.) che non siano utilizzate oppure occupate in via esclusiva.
Da questo si evince che nel 2024, la TARI si paga anche sulle pertinenze in via esclusiva, la cui superficie è sommata a quella dell’abitazione al fine del corretto calcolo della quota.